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SR2 2026 10

Strafprozessordnung

Graubünden · 2026-06-15 · Italiano GR
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Erwägungen (19 Absätze)

E. 3 / 12 1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). 1.1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 12 gennaio 2026 è stato comunicato il 14 gennaio 2026 e notificato alla reclamante il 17 gennaio 2026 (act. B.1; act. B.3 e B.5). Il reclamo, inoltrato al Tribunale d'appello in lingua francese il 20 gennaio 2026 (data del timbro postale; act. A.1) – e successivamente in lingua italiana entro il termine assegnato dal presidente della Seconda Camera penale (act. A.2 seg.; act. D.1) – è pertanto tempestivo. 1.1.1. Per quanto riguarda invece la censura della reclamante relativa alla perquisizione effettuata in data 2 marzo 2025 dalla Polizia cantonale (“[…] invito il Tribunale a verificare la conformità procedurale della perquisizione effettuata”, act. A.2 n. 2), il reclamo è inammissibile poiché tardivo. 1.1.2. Nella fattispecie, la reclamante chiede di “verificare la conformità procedurale” della perquisizione (act. A.2 n. 2; act. A.3 n. 2). Tuttavia tale perquisizione ex artt. 241 segg. CPP è già stata ordinata ed effettuata in data 2 marzo 2025 e confermata successivamente per scritto con ordine di perquisizione e sequestro del 10 marzo 2025 della Procura pubblica, nel quale sono stati rettamente indicati i mezzi d’impugnazione contro tale ordine (act. B.1; act. B.9; act. PP 3 segg.). Il presente reclamo contro il citato provvedimento risulta ampiamente tardivo e pertanto inammissibile (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). 1.2. La reclamante è senz'altro legittimata a censurare i dispositivi n. 2 e 3 del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto al loro annullamento o alla loro modifica (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 10; HEINIGER/RICKLI, op. cit., art. 322 n. 5; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., art. 429 n. 33). 1.3. Sotto l'aspetto delle esigenze di motivazione del presente reclamo occorre rilevare quanto segue.

E. 3.1 L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento.

E. 3.2 Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Tale norma, di natura potestativa, lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato.

E. 3.3 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468), se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa norma fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1, 142 IV 237 consid. 1.3.1 con rinvii). L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

E. 3.4 L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se, invece, gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1, 145 IV 268 consid. 1.2, 144 IV 207 consid. 1.8.2, 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025 del 15 luglio 2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 e rinvii).

E. 3.5 Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto, il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è

E. 3.6 Ne consegue che l’imputato può essere condannato a pagare le spese se ha agito in modo civilmente imputabile, ossia nel senso di un’applicazione analoga dei principi di cui all’art. 41 CO. Ovvero nel caso in cui l’imputato abbia chiaramente violato una noma di comportamento, scritta o non scritta, e abbia quindi causato il procedimento penale o ne abbia reso più difficile lo svolgimento (DTF 116 Ia 162 consid. 2e, 119 Ia 332 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 1B_41/2011 del 24 marzo 2011 consid. 2.1.2, 6B_540/2013 del 17 marzo 2014 consid. 1.3, 6B_1076/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 2).

E. 3.7 Nel caso concreto, è necessario considerare che il procedimento penale è stato abbandonato in applicazione dell'art. 319 cpv. 1 lett. b CPP in combinato disposto con l’art. 138 cifra 1 CP. La Procura pubblica ha dunque fondato il proprio decreto d’abbandono, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP (act. PP 31 n. 9 seg.), nel

E. 3.8 Le argomentazioni della reclamante non sono comunque idonee a modificare l'esito del giudizio, per le ragioni che seguono.

E. 3.8.1 Dall’istruttoria emerge in modo univoco che la reclamante non ha riconsegnato alla resistente tutti gli effetti personali di quest’ultima trasportati da O.1._____ a O.2._____, nonostante ne avesse avuto la possibilità e nonostante la richiesta di restituzione formulata dalla resistente e i successivi solleciti da parte delle forze dell’ordine. Così facendo, essa ha tenuto una condotta contraria alle norme di comportamento, causando così l’apertura del procedimento penale in esame. Ciò indipendentemente dalle ragioni che avrebbero condotto la reclamante ad assumere tale condotta. Nello specifico, dal documento “Echanges WhatsApp entre Mme A._____ et Mme B._____” emerge che, con messaggio WhatsApp del 28 febbraio 2025, ore 14:26, la stessa reclamante ha comunicato alla resistente che le avrebbe restituito i restanti effetti personali solo una volta di rientro a O.1._____ (“il resto delle tue cose te li do a O.1._____”, “buone vacanze”, act. PP 11). Ciò, nonostante il messaggio WhatsApp del 28 febbraio 2025, ore 20:57, con cui la resistente ne ha esplicitamente richiesto la riconsegna immediata (“Per cortesia puoi darmi I miei indumenti? Ho freddo e mi servono. Grazie”, act. PP 11). Anche in sede di interrogatorio del 14 luglio 2025, la reclamante ha dichiarato quanto segue: “Ensuite, j’ai fermé ma valise dans laquelle se trouvait le sac en plastique en

E. 3.8.2 È inoltre inconferente il richiamo della reclamante alla qualificazione inesatta della sua posizione lavorativa (act. A.2 n. 3, fatto 1; act. A.3 n. 3, fatto 1), considerato come tale vizio, non riguardando la fattispecie, non costituisce un motivo di reclamo ex art. 393 cpv. 2 lett. b CPP e nulla muterebbe al presente giudizio. Peraltro, con scritto del 15 gennaio 2026 – successivo al decreto impugnato –, la Procura pubblica ha comunicato alla reclamante che non sarebbe stata fatta alcuna rettifica (“En ce qui concerne vos données personnelles, celles-ci ont été adaptées dans notre système. En revanche, les décisions et documents déjà émis ne font pas l’objet d’une rectification des données personnelles”, act. PP 33). Avverso tale comunicazione non è stato interposto alcun reclamo. Parimenti, si ribadisce che la reclamante non può dedurre nulla a suo favore dalle affermazioni relative ai fatti contenute nel reclamo (act. A.2 n. 3, fatti 2 segg.; act. A.3 n. 3, fatti 2 segg.). 4. Ne segue che il reclamo, in quanto ammissibile, deve essere respinto. 5. Manifestamente inammissibile risp. infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 6. La tassa di giustizia, fissata in CHF 2'000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG) è posta a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere alla resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo.

E. 4 / 12

1.3.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e

l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393

cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2

lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere

presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il

reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i

mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a

sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere

sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale

6B_1181/2018 del 28 novembre 2018, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013

consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della

decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno

2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo, potendo

esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, op. cit., art. 393 n. 15). Il Tribunale

federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono

ammessi

(DTF 141 IV 396

consid. 4.4;

sentenze

del

Tribunale

federale

1B_768/2012 del 15 gennaio 2023 consid. 2.1, 1B_258/2017 del 2 marzo 2018

consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 6 del 21 giugno

2016 consid. 2a; cfr. anche GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer

Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 367 segg.).

1.3.2. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di

ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio.

Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine

suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP).

Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono

essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da

rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura

questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del

E. 6 gennaio 2021 consid. 2.5; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.4; GUIDON, op. cit., art. 396 n. 9e). Il Tribunale federale ha, in particolare, statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; sentenze del Tribunale federale 6B_48/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1, 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire

5 / 12 all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2, 1B_363/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.1, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 385 n. 7). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5, 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3, 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 21 86 del 13 dicembre 2022 consid. 2). 1.3.3. In concreto, l’atto di reclamo del 20 gennaio 2026 è stato inoltrato dalla reclamante in lingua francese (act. A.1), sicché con disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2026 il presidente della Seconda Camera penale – dopo aver reso attenta la reclamante delle norme di cui all’art. 67 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 LCLing (CSC 492.100) – le ha impartito un termine suppletorio di dieci giorni per sanare tale vizio di forma e presentare quindi l’atto di reclamo in una lingua ufficiale cantonale. La reclamante è stata resa attenta delle conseguenze dell’inosservanza di tale termine (act. D.1). Entro il termine assegnatole, in data

E. 7 / 12

2.3.

Per quanto riguarda invece la censura della reclamante relativa alla mancata

traduzione in lingua francese del decreto impugnato e degli atti principali della

procedura penale, si rileva quanto segue.

2.4.

In concreto, come da richiesta della reclamante, la Procura pubblica ha

provveduto a comunicare direttamente con quest’ultima in lingua francese,

nonostante non sia una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni. Nello specifico, per

quanto riguarda la comunicazione alle parti ex art. 318 cpv. 1 CPP del 23 dicembre

2025 emanata in lingua italiana – con cui è stata comunicata la conclusione

dell’istruzione penale nei confronti della reclamante e assegnato un termine di dieci

giorni per eventuali istanze probatorie –, la Procura pubblica ha provveduto a

trasmettere nella medesima data uno scritto in lingua francese alla reclamante.

Mediante tale scritto, la Procura pubblica ha informato la reclamante di prospettare

l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti e dell’intenzione di

addossare a suo carico le spese procedurali in ragione di quanto emerso

dall’istruttoria, concedendole un termine per l’inoltro di eventuali osservazioni

(act. PP 27 seg.). Quanto al seguente decreto di abbandono del 12 gennaio 2026,

comunicato il 14 gennaio 2026, esso è stato rettamente emanato in lingua italiana

(cfr. supra consid. 2.1. seg.; act. PP 31). Il dispositivo di quest’ultimo, nonché

l’indicazione dei rimedi giuridici, sono stati tradotti dalla Procura pubblica in lingua

francese e trasmessi alla reclamante il 15 gennaio 2026 (act. PP 33).

Successivamente, tra la Procura pubblica e la reclamante è intercorsa ulteriore

corrispondenza in lingua francese (act. PP 34 seg.). Pertanto, sotto tale punto di

vista nulla può essere rimproverato alla Procura pubblica, la quale ha rettamente

informato la reclamante in una lingua a lei comprensibile, almeno del contenuto

essenziale degli atti procedurali più importanti. In siffatte circostanze, la censura

della reclamante va respinta. A ciò si aggiunga che dagli atti emerge peraltro che la

lingua parlata tra la reclamante e la resistente era l’italiano (cfr. act. PP 30;

act. PP 18, pag. 10) e che, in sede di reclamo, l’insorgente ha trasmesso al

Tribunale d’appello più scritti redatti in lingua italiana (act. A.2 seg.), sicché appare

in ogni caso verosimile che essa padroneggi la lingua italiana.

3.

La reclamante censura inoltre la decisione della Procura pubblica di

addossare a suo carico l'importo di CHF 1'212.35 quali spese procedurali (tassa

d'istruttoria CHF 750.00, disborsi in contanti CHF 462.35) e di non riconoscerle

un'indennità. A motivazione del reclamo, essa lamenta un accertamento inesatto e

incompleto dei fatti (act. A.1; act. A.2 n. 3 segg.; act. A.3 n. 3 segg.).

E. 8 / 12

E. 9 / 12 considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sulle spese procedurali e sull'indennità, all’imputato gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2, 120 Ia 147 consid. 3b, 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_219/2022 del 22 luglio 2024 consid. 2.2.2). L'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato, dal punto di vista giuridico, ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1, 144 IV 202 consid. 2.2, 119 Ia 332 consid. 1b). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2, 116 Ia 162 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 6B_233/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.1.2, 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Il giudice deve fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_270/2023 del 27 giugno 2025 consid. 7.1; cfr. anche ordinanza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 60.2016.286 del 15 febbraio 2017 consid. 4.3).

E. 10 / 12 rispetto del principio della presunzione d’innocenza. La Procura pubblica ha inoltre ritenuto che, avendo l’imputata ostacolato persistentemente e ingiustificatamente la riconsegna degli averi della resistente, essa avrebbe agito in maniera civilmente imputabile, violando norme di comportamento, e avrebbe così causato l’avvio del procedimento penale e l’intervento coercitivo della Procura pubblica, nonché i conseguenti costi sostenuti per l’indagine. Ciò avrebbe giustificato di condannare la reclamante al pagamento delle spese processuali. Per gli stessi motivi, giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, alla reclamante sarebbe stata negata la concessione di un’indennità (cfr. per quanto precede act. PP 31 n. 13). Ora, in sede di reclamo la reclamante non si confronta in modo sufficiente con tale circostanza. Infatti, le argomentazioni dell’insorgente esposte nell’atto di reclamo, le quali sono di natura appellatoria e generica nonché non sono sorrette da ulteriori (nuovi) mezzi di prova

– che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono ammessi anche nella procedura di reclamo (cfr. supra consid. 1.3.1) –, non sono sufficienti a mettere in dubbio le dichiarazioni riportate negli atti di causa (act. PP 1), che sostengono la versione riferita nel decreto di abbandono. Le censure relative ai fatti non meritano pertanto considerazione.

E. 11 / 12 question. Je lui ai indiqué que j’allais aller à l’hôtel et que j’allais lui rendre le reste de ses affaires personnelles à O.1._____ de manière formelle en présence d’une tierce personne” (act. PP 18, pag. 4), ribadendo successivamente: “De plus, je lui ai répété une nouvelle fois que je lui rendrais ses affaires personnelles d’une manière formelle à O.1._____” (act. PP 18, pag. 5). Ciò è stato confermato anche da quanto dichiarato dalla resistente in sede di interrogatorio del 1° marzo 2025 (“Tuttavia, il sacchetto di plastica con al suo interno gli altri oggetti in precedenza citati, non me lo consegnava”; act. PP 15, domanda/risposta n. 1). Ciò posto, la Procura pubblica ha rettamente ritenuto che la condotta tenuta dalla reclamante abbia reso necessari gli interventi della polizia cantonale, tra cui più accessi presso l’Hotel C._____, dove alloggiava la reclamante, reiterati tentativi informali di risolvere la questione prima e dopo la denuncia penale, nonché il coinvolgimento del medico di picchetto e del procuratore di picchetto.

E. 12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 15 giugno 2026 comunicato il 17 giugno 2026 N. d'incarto SR2 26 10 Istanza Seconda Camera penale Composizione Righetti, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante contro B._____ resistente Oggetto appropriazione indebita (rettifica e costi di procedura) Atto impugnato decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 12 gennaio 2026, comunicato il 14 gennaio 2026 (n. d'incarto VV.2025.781)

2 / 12 Ritenuto in fatto: A. In data 28 febbraio 2025, A._____ si recava dal suo domicilio a O.1._____ a O.2._____, trasportando alcuni effetti personali di B._____ (per un valore totale di CHF 1'410.00), località nella quale le due si sarebbero successivamente incontrate per trascorrere alcuni giorni di ferie insieme. Tuttavia, giunte alla stazione ferroviaria di O.2._____, a seguito di un disaccordo tra le parti, A._____ non riconsegnava l’integralità di tali oggetti, custoditi nella propria valigia e appartenenti a B._____. Successivamente A._____ si recava presso l’Hotel C._____, sito in O.3._____, dove si rinchiudeva nella propria camera n. Z.1._____, interrompendo ogni contatto con B._____. B. Con decreto di abbandono del 12 gennaio 2026, comunicato il 14 gennaio 2026, la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha abbandonato il procedimento penale a carico di A._____ per appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP), ha posto le spese procedurali a suo carico (dispositivo

n. 2) e le ha negato il riconoscimento di un indennizzo (dispositivo n. 3). C. Avverso tale decreto, in data 20 gennaio 2026 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato un reclamo redatto in lingua francese al Tribunale d'appello dei Grigioni (di seguito: Tribunale d’appello). La reclamante postula in sostanza che, in accoglimento del reclamo, i dispositivi del decreto di abbandono relativi alle spese procedurali e all’indennizzo siano annullati e che i considerandi di tale decreto e degli atti che la presenterebbero “erroneamente come responsabile” vengano rettificati. D. Con disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2026, il presidente della Seconda Camera penale ha impartito un termine alla reclamante per presentare il reclamo in una lingua ufficiale cantonale e conformemente a quanto disposto dagli artt. 393 e 396 CPP, rendendola attenta delle conseguenze dell’inosservanza di tale termine. E. In data 7 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026, entro il termine assegnato, la reclamante ha inoltrato al Tribunale d’appello due complementi al reclamo redatti in lingua italiana. F. Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti e la Procura pubblica a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto:

3 / 12 1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). 1.1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 12 gennaio 2026 è stato comunicato il 14 gennaio 2026 e notificato alla reclamante il 17 gennaio 2026 (act. B.1; act. B.3 e B.5). Il reclamo, inoltrato al Tribunale d'appello in lingua francese il 20 gennaio 2026 (data del timbro postale; act. A.1) – e successivamente in lingua italiana entro il termine assegnato dal presidente della Seconda Camera penale (act. A.2 seg.; act. D.1) – è pertanto tempestivo. 1.1.1. Per quanto riguarda invece la censura della reclamante relativa alla perquisizione effettuata in data 2 marzo 2025 dalla Polizia cantonale (“[…] invito il Tribunale a verificare la conformità procedurale della perquisizione effettuata”, act. A.2 n. 2), il reclamo è inammissibile poiché tardivo. 1.1.2. Nella fattispecie, la reclamante chiede di “verificare la conformità procedurale” della perquisizione (act. A.2 n. 2; act. A.3 n. 2). Tuttavia tale perquisizione ex artt. 241 segg. CPP è già stata ordinata ed effettuata in data 2 marzo 2025 e confermata successivamente per scritto con ordine di perquisizione e sequestro del 10 marzo 2025 della Procura pubblica, nel quale sono stati rettamente indicati i mezzi d’impugnazione contro tale ordine (act. B.1; act. B.9; act. PP 3 segg.). Il presente reclamo contro il citato provvedimento risulta ampiamente tardivo e pertanto inammissibile (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). 1.2. La reclamante è senz'altro legittimata a censurare i dispositivi n. 2 e 3 del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto al loro annullamento o alla loro modifica (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 10; HEINIGER/RICKLI, op. cit., art. 322 n. 5; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., art. 429 n. 33). 1.3. Sotto l'aspetto delle esigenze di motivazione del presente reclamo occorre rilevare quanto segue.

4 / 12 1.3.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo, potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, op. cit., art. 393 n. 15). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono ammessi (DTF 141 IV 396 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1B_768/2012 del 15 gennaio 2023 consid. 2.1, 1B_258/2017 del 2 marzo 2018 consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 6 del 21 giugno 2016 consid. 2a; cfr. anche GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 367 segg.). 1.3.2. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.4; GUIDON, op. cit., art. 396 n. 9e). Il Tribunale federale ha, in particolare, statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; sentenze del Tribunale federale 6B_48/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1, 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire

5 / 12 all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2, 1B_363/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.1, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 385 n. 7). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5, 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3, 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 21 86 del 13 dicembre 2022 consid. 2). 1.3.3. In concreto, l’atto di reclamo del 20 gennaio 2026 è stato inoltrato dalla reclamante in lingua francese (act. A.1), sicché con disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2026 il presidente della Seconda Camera penale – dopo aver reso attenta la reclamante delle norme di cui all’art. 67 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 LCLing (CSC 492.100) – le ha impartito un termine suppletorio di dieci giorni per sanare tale vizio di forma e presentare quindi l’atto di reclamo in una lingua ufficiale cantonale. La reclamante è stata resa attenta delle conseguenze dell’inosservanza di tale termine (act. D.1). Entro il termine assegnatole, in data 7 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026 (data del timbro postale; act. A.2 seg.), la reclamante ha inoltrato al Tribunale d’appello degli scritti in lingua italiana, motivando il reclamo in francese del 20 gennaio 2026 (act. A.1). Accertato che la reclamante ha dato seguito a quanto richiesto con disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2026 entro il termine, se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entrare nel merito del reclamo. 2. La reclamante critica il decreto impugnato, sostenendo che lo stesso – nonché tutti i documenti principali emessi nell’ambito del procedimento penale – avrebbero dovuto essere tradotti in lingua francese. Non solo i suoi “diritti di difesa” sarebbero stati pregiudicati – considerato come essa non padroneggerebbe a sufficienza la lingua italiana e sarebbe priva di un rappresentante legale –, ma la Procura pubblica sarebbe altresì incorsa in una violazione del principio di parità di trattamento, avvantaggiando la denunciante, cittadina italiana, la cui lingua madre è l’italiano (cfr. per tutto quanto precede act. A.2 n. 1).

6 / 12 2.1. Giusta l’art. 67 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali. Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Cantone ha designato conformemente al capoverso 1 (art. 67 cpv. 2, prima frase CPP). Chi dirige il procedimento può consentire deroghe (art. 67 cpv. 2, seconda frase CPP). In caso di controversie relative alla lingua della procedura, il pubblico ministero o, dopo il rinvio, il giudice competente deve emettere una decisione incidentale in merito. Le decisioni relative alla lingua della procedura possono essere impugnate mediante reclamo (URWYLER/STUPF, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 67 n. 6). Giusta l’art. 5 cpv. 1 LACPP (CSC 350.100), le lingue processuali delle autorità penali nel Cantone dei Grigioni si conformano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni. Secondo l’art. 3 cpv. 2 LCLing (CSC 492.100), ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta. Le regioni composte da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerate monolingui. In queste regioni la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte (art. 25 cpv. 1 LCLing). Le regioni composte da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerate plurilingui. Le lingue ufficiali di queste regioni sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano la relativa regione (art. 25 cpv. 2 LCLing). La regione Maloja è plurilingue e le sue lingue ufficiali sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 3 Statuto della Regione Maloja in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 LCLing; art. 1 cpv. 1 n. 6 Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni [CSC 110.200]). Per quanto riguarda i Tribunali regionali di regioni plurilingui, l'art. 10 LCLing prevede che, nelle loro memorie e istanze, le parti possono usare una lingua ufficiale della regione (cpv. 2), mentre il dibattimento principale si tiene di regola in una lingua ufficiale della regione parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato (cpv. 3). Infine, giusta l’art. 68 cpv. 2 CPP, anche se assistito da un difensore, l’imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa. 2.2. Preliminarmente occorre rilevare che nel corso della procedura penale la reclamante non ha mai formalmente contestato la lingua della procedura – in concreto l’italiano – sicché l’emanazione di una decisione in merito a tale questione non era necessaria. Sotto tale punto di vista nulla può essere rimproverato alla Procura pubblica. Ciò posto, non vi è pertanto luogo di esaminare oltre la questione della lingua della procedura nell'ambito del presente reclamo.

7 / 12 2.3. Per quanto riguarda invece la censura della reclamante relativa alla mancata traduzione in lingua francese del decreto impugnato e degli atti principali della procedura penale, si rileva quanto segue. 2.4. In concreto, come da richiesta della reclamante, la Procura pubblica ha provveduto a comunicare direttamente con quest’ultima in lingua francese, nonostante non sia una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni. Nello specifico, per quanto riguarda la comunicazione alle parti ex art. 318 cpv. 1 CPP del 23 dicembre 2025 emanata in lingua italiana – con cui è stata comunicata la conclusione dell’istruzione penale nei confronti della reclamante e assegnato un termine di dieci giorni per eventuali istanze probatorie –, la Procura pubblica ha provveduto a trasmettere nella medesima data uno scritto in lingua francese alla reclamante. Mediante tale scritto, la Procura pubblica ha informato la reclamante di prospettare l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti e dell’intenzione di addossare a suo carico le spese procedurali in ragione di quanto emerso dall’istruttoria, concedendole un termine per l’inoltro di eventuali osservazioni (act. PP 27 seg.). Quanto al seguente decreto di abbandono del 12 gennaio 2026, comunicato il 14 gennaio 2026, esso è stato rettamente emanato in lingua italiana (cfr. supra consid. 2.1. seg.; act. PP 31). Il dispositivo di quest’ultimo, nonché l’indicazione dei rimedi giuridici, sono stati tradotti dalla Procura pubblica in lingua francese e trasmessi alla reclamante il 15 gennaio 2026 (act. PP 33). Successivamente, tra la Procura pubblica e la reclamante è intercorsa ulteriore corrispondenza in lingua francese (act. PP 34 seg.). Pertanto, sotto tale punto di vista nulla può essere rimproverato alla Procura pubblica, la quale ha rettamente informato la reclamante in una lingua a lei comprensibile, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. In siffatte circostanze, la censura della reclamante va respinta. A ciò si aggiunga che dagli atti emerge peraltro che la lingua parlata tra la reclamante e la resistente era l’italiano (cfr. act. PP 30; act. PP 18, pag. 10) e che, in sede di reclamo, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale d’appello più scritti redatti in lingua italiana (act. A.2 seg.), sicché appare in ogni caso verosimile che essa padroneggi la lingua italiana. 3. La reclamante censura inoltre la decisione della Procura pubblica di addossare a suo carico l'importo di CHF 1'212.35 quali spese procedurali (tassa d'istruttoria CHF 750.00, disborsi in contanti CHF 462.35) e di non riconoscerle un'indennità. A motivazione del reclamo, essa lamenta un accertamento inesatto e incompleto dei fatti (act. A.1; act. A.2 n. 3 segg.; act. A.3 n. 3 segg.).

8 / 12 3.1. L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento. 3.2. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Tale norma, di natura potestativa, lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato. 3.3. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468), se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa norma fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1, 142 IV 237 consid. 1.3.1 con rinvii). L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. 3.4. L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se, invece, gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1, 145 IV 268 consid. 1.2, 144 IV 207 consid. 1.8.2, 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025 del 15 luglio 2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 e rinvii). 3.5. Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto, il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è

9 / 12 considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sulle spese procedurali e sull'indennità, all’imputato gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2, 120 Ia 147 consid. 3b, 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_219/2022 del 22 luglio 2024 consid. 2.2.2). L'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato, dal punto di vista giuridico, ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1, 144 IV 202 consid. 2.2, 119 Ia 332 consid. 1b). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2, 116 Ia 162 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 6B_233/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.1.2, 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Il giudice deve fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1, 7B_270/2023 del 27 giugno 2025 consid. 7.1; cfr. anche ordinanza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 60.2016.286 del 15 febbraio 2017 consid. 4.3). 3.6. Ne consegue che l’imputato può essere condannato a pagare le spese se ha agito in modo civilmente imputabile, ossia nel senso di un’applicazione analoga dei principi di cui all’art. 41 CO. Ovvero nel caso in cui l’imputato abbia chiaramente violato una noma di comportamento, scritta o non scritta, e abbia quindi causato il procedimento penale o ne abbia reso più difficile lo svolgimento (DTF 116 Ia 162 consid. 2e, 119 Ia 332 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 1B_41/2011 del 24 marzo 2011 consid. 2.1.2, 6B_540/2013 del 17 marzo 2014 consid. 1.3, 6B_1076/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 2). 3.7. Nel caso concreto, è necessario considerare che il procedimento penale è stato abbandonato in applicazione dell'art. 319 cpv. 1 lett. b CPP in combinato disposto con l’art. 138 cifra 1 CP. La Procura pubblica ha dunque fondato il proprio decreto d’abbandono, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP (act. PP 31 n. 9 seg.), nel

10 / 12 rispetto del principio della presunzione d’innocenza. La Procura pubblica ha inoltre ritenuto che, avendo l’imputata ostacolato persistentemente e ingiustificatamente la riconsegna degli averi della resistente, essa avrebbe agito in maniera civilmente imputabile, violando norme di comportamento, e avrebbe così causato l’avvio del procedimento penale e l’intervento coercitivo della Procura pubblica, nonché i conseguenti costi sostenuti per l’indagine. Ciò avrebbe giustificato di condannare la reclamante al pagamento delle spese processuali. Per gli stessi motivi, giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, alla reclamante sarebbe stata negata la concessione di un’indennità (cfr. per quanto precede act. PP 31 n. 13). Ora, in sede di reclamo la reclamante non si confronta in modo sufficiente con tale circostanza. Infatti, le argomentazioni dell’insorgente esposte nell’atto di reclamo, le quali sono di natura appellatoria e generica nonché non sono sorrette da ulteriori (nuovi) mezzi di prova

– che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono ammessi anche nella procedura di reclamo (cfr. supra consid. 1.3.1) –, non sono sufficienti a mettere in dubbio le dichiarazioni riportate negli atti di causa (act. PP 1), che sostengono la versione riferita nel decreto di abbandono. Le censure relative ai fatti non meritano pertanto considerazione. 3.8. Le argomentazioni della reclamante non sono comunque idonee a modificare l'esito del giudizio, per le ragioni che seguono. 3.8.1. Dall’istruttoria emerge in modo univoco che la reclamante non ha riconsegnato alla resistente tutti gli effetti personali di quest’ultima trasportati da O.1._____ a O.2._____, nonostante ne avesse avuto la possibilità e nonostante la richiesta di restituzione formulata dalla resistente e i successivi solleciti da parte delle forze dell’ordine. Così facendo, essa ha tenuto una condotta contraria alle norme di comportamento, causando così l’apertura del procedimento penale in esame. Ciò indipendentemente dalle ragioni che avrebbero condotto la reclamante ad assumere tale condotta. Nello specifico, dal documento “Echanges WhatsApp entre Mme A._____ et Mme B._____” emerge che, con messaggio WhatsApp del 28 febbraio 2025, ore 14:26, la stessa reclamante ha comunicato alla resistente che le avrebbe restituito i restanti effetti personali solo una volta di rientro a O.1._____ (“il resto delle tue cose te li do a O.1._____”, “buone vacanze”, act. PP 11). Ciò, nonostante il messaggio WhatsApp del 28 febbraio 2025, ore 20:57, con cui la resistente ne ha esplicitamente richiesto la riconsegna immediata (“Per cortesia puoi darmi I miei indumenti? Ho freddo e mi servono. Grazie”, act. PP 11). Anche in sede di interrogatorio del 14 luglio 2025, la reclamante ha dichiarato quanto segue: “Ensuite, j’ai fermé ma valise dans laquelle se trouvait le sac en plastique en

11 / 12 question. Je lui ai indiqué que j’allais aller à l’hôtel et que j’allais lui rendre le reste de ses affaires personnelles à O.1._____ de manière formelle en présence d’une tierce personne” (act. PP 18, pag. 4), ribadendo successivamente: “De plus, je lui ai répété une nouvelle fois que je lui rendrais ses affaires personnelles d’une manière formelle à O.1._____” (act. PP 18, pag. 5). Ciò è stato confermato anche da quanto dichiarato dalla resistente in sede di interrogatorio del 1° marzo 2025 (“Tuttavia, il sacchetto di plastica con al suo interno gli altri oggetti in precedenza citati, non me lo consegnava”; act. PP 15, domanda/risposta n. 1). Ciò posto, la Procura pubblica ha rettamente ritenuto che la condotta tenuta dalla reclamante abbia reso necessari gli interventi della polizia cantonale, tra cui più accessi presso l’Hotel C._____, dove alloggiava la reclamante, reiterati tentativi informali di risolvere la questione prima e dopo la denuncia penale, nonché il coinvolgimento del medico di picchetto e del procuratore di picchetto. 3.8.2. È inoltre inconferente il richiamo della reclamante alla qualificazione inesatta della sua posizione lavorativa (act. A.2 n. 3, fatto 1; act. A.3 n. 3, fatto 1), considerato come tale vizio, non riguardando la fattispecie, non costituisce un motivo di reclamo ex art. 393 cpv. 2 lett. b CPP e nulla muterebbe al presente giudizio. Peraltro, con scritto del 15 gennaio 2026 – successivo al decreto impugnato –, la Procura pubblica ha comunicato alla reclamante che non sarebbe stata fatta alcuna rettifica (“En ce qui concerne vos données personnelles, celles-ci ont été adaptées dans notre système. En revanche, les décisions et documents déjà émis ne font pas l’objet d’une rectification des données personnelles”, act. PP 33). Avverso tale comunicazione non è stato interposto alcun reclamo. Parimenti, si ribadisce che la reclamante non può dedurre nulla a suo favore dalle affermazioni relative ai fatti contenute nel reclamo (act. A.2 n. 3, fatti 2 segg.; act. A.3 n. 3, fatti 2 segg.). 4. Ne segue che il reclamo, in quanto ammissibile, deve essere respinto. 5. Manifestamente inammissibile risp. infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 6. La tassa di giustizia, fissata in CHF 2'000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG) è posta a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere alla resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo.

12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]